REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI COPERTA E MACCHINA AI SENSI DELLA CONVENZIONE STCW
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Allegato 1 Tabella “A”: Quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:
- navigazione litoranea; - navigazione nazionale ed internazionale costiera; - navigazione locale;
- pesca costiera ravvicinata; - navigazione da diporto “senza alcun limite” con personale imbarcato ed impiegate in attività da noleggio; Tabella “B”: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: - navigazione nazionale - pesca mediterranea e d'altura; Tabella “C”: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: - navigazione internazionale breve e lunga; - pesca oltre gli streti od oceanica; Tabella “D”: quantità minima indispensabile del materiale sanitario che deve essere contenuto nelle cassette di pronto soccorso che devono far parte delle dotazioni di bordo delle: - navi abilitate alla pesca costiera locale; - navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata; - imbarcazioni e navi da diporto non ricomprese tra quelle indicate nella Tabella “A”.
Per registrare sul proprio Libretto di Navigazione la navigazione su navi di bandiera estera occorre compilare il modello apposito, approvato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti.
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Oggetto: Riesame della Circolare Unica 17/12/2008
La presente circolare chiarisce alcuni punti oggetto di diversa interpretazione da parte delle diverse Capitanerie di Porto in merito ai rinnovi degli attestati dei corsi di addestramento ed altro.
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Nel contesto del cosiddetto "Decreto del Fare", al capitolo "Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico" il Governo ha predisposto alcune misure volte ad alleggerire gli oneri per i possessori di unità da diporto medio-piccole, eliminando del tutto la "Tassa di possesso" fino ai 14 metri (prima si pagava a partire dai 10 metri) e dimezzando l'importo per le unità fino a 20 metri di lunghezza.
Ecco i nuovi importi:
- fino a 14 metri lungh. f.t.: Euro 0
- da 14,01 a 17,00 Euro 870,00
- da 17,01 a 20,00 Euro 1.300,00
per le misure superiori gli importi restano invariati.
Il Decreto viene varato in giugno 2013, mentre il termine ultimo per il pagamento della tassa era il 31 maggio 2013, quindi il provvedimento con le novità introdotte avrà effetto solo nel 2014.
LETTERA CIRCOLARE del 28-05-2012 - Abilitazioni estere-
Comando di unità da diporto da parte di marittimi italiani
Sono pervenute presso questa Direzione generale alcune richieste di chiarimento in merito alle legittimità del comando di unità da diporto da parte di marittimi italiani, utilizzando abilitazioni straniere (ad es. lo Yachtmaster britannico).
Per meglio definire la problematica è opportuno analizzare le singole fattispecie ipotizzabili.
1) Abilitazione necessaria al comando di unità, anche di bandiera estera, destinate al diporto “puro” (uso privato), che si verifi ca quando il comando viene assunto direttamente dal proprietario o da altro soggetto a titolo amichevole in possesso di abilitazione.
Nella suindicata fattispecie il possesso dell’abilitazione è regolato dal combinato disposto dell’art. 39 Codice della nautica (D.Lgs. 171/2005) e dell’art.34 del D.M. 146/2008 ed in particolare al comma 2, dove si stabilisce che, per gli stranieri e i cittadini italiani residenti all’estero l’obbligo di patente nautica è regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell’unità. Per i cittadini italiani non residenti all’estero quando navigano in acque territoriali italiane (sempre nell’ipotesi di diporto “puro”)
l’obbligo della patente nautica è quindi regolato dalla legge italiana, anche se comandano unità di
bandiera estera, ed è evidente che debba essere così altrimenti tutti i cittadini italiani potrebbero comunque navigare senza conseguire la
patente nautica, quando prevista, semplicemente assumendo il comando di barche estere,
appartenenti a Stati che non prevedono il possesso di un’abilitazione per il comando di unità da diporto.
2) Abilitazione necessaria sia nel caso di uso commerciale del diporto (ad es. charter) sia nel caso in cui nel diporto “puro” ad uso privato alla funzione di comando sia preposto un marittimo regolarmente ingaggiato dal proprietario/armatore.
Nel caso l’unità batta bandiera nazionale dovranno essere seguite tutte le procedure previste per l’imbarco dei marittimi professionali con l’osservanza delle disposizioni relative ai titoli professionali del diporto previste dal D.M. 121/2005.
Nel caso invece in cui l’unità batta bandiera estera si fa riferimento in via generale alle disposizioni
previste dalle Convenzioni internazionali in materia.
Pertanto il comando dell’unità viene disciplinato sulla base della legislazione dello Stato di bandiera considerando quindi valida l’abilitazione rilasciata dallo Stato dell’unità e ciò anche nel caso in cui il comando sia attribuito ad un cittadino di nazionalità diversa da quella dell’unità stessa. Tale principio deve quindi ritenersi applicabile anche nel caso in cui preposto al comando sia un cittadino
italiano. Il cittadino italiano per essere abilitato al comando di un’unità da diporto commerciale
battente bandiera estera dovrà essere munito o dell’abilitazione ritenuta necessaria dallo Stato dell’unità estera ovvero avere ottenuto dalle competenti autorità di quel medesimo Stato il riconoscimento (endorsement) del proprio titolo professionale italiano.
Si ribadisce che -sia per lo svolgimento dell’esercizio commerciale del diporto sia per gli arruolamenti a carattere privato l’impegno di figure professionali, che può essere dimostrato attraverso la sussistenza di un contratto di arruolamento con presenza di buste paga eventualmente
corredato da crew list, attiene alla regolamentazione dello Stato di bandiera e quindi l’arruolamento deve necessariamente tener conto dei requisiti previsti dallo Stato di bandiera medesimo, che
potrebbero, per quanto il titolo professionale, talvolta anche derogare dai dettami delle Convenzioni
internazionali (ad es. il titolo italiano di “conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime” ovvero lo Yachtmaster britannico).
Nella fattispecie in cui al punto 2) si esula quindi dal campo del diporto “puro” pertanto, nel caso che fosse al comando un cittadino italiano, egli dovrà essere considerato come un professionista che presta la sua opera a bordo di una nave battente bandiera estera e quindi in possesso del titolo professionale previsto dallo Stato di bandiera.
Seguito circolare del 28.5.2012
Pro t. n. 77 45
OGGETTO: Abilitazioni estere. Comando di unità da diporto da parte di marittimi
italiani.
LETTERA CIRCOLARE
Sono pervenute alla scrivente alcune segnalazioni in merito all'applicazione della
lettera circolare cui si fa seguito.
In particolare, alcuni Uffici periferici hanno richiesto delle ulteriori precisazioni in
merito al punto 2, laddove si afferma che per l'imbarco sulle unità nazionali occorre
l'osservanza delle disposizioni relative ai titoli professionali del diporto di cui al d.m.
121/2005.
Al riguardo, si chiarisce che nel succitato punto si è inteso sottolineare che per
l'attività professionale a bordo delle unità nazionali non può essere utilizzata la sola
patente nautica, il personale, infatti, deve necessariamente essere munito di un titolo
professionale rilasciato o riconosciuto valido ai sensi del d.m. 121/2005 oppure di un
titolo professionale estero, rilasciato conformemente onvenzione internazionale
STCW e debitamente endorsato.
DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Maria Pujia
01 marzo 2012 - NUOVA TASSA DI POSSESSO
16 Febbraio 2012 - IMBARCO DI COMANDANTE STRANIERO SU UNITA' ITALIANA
E' stata finalmente messa a punto la procedura per l'imbarco su unità di bandiera italiana di Comandanti stranieri in possesso di una Certificazione rilasciata da altri Paesi. Ricordiamo che fino all'entrata in vigore del presente decreto era sufficiente una dichiarazione dell'Armatore attestante la conoscenza da parte del marittimo della lingua e delle normative italiane, mentre ai marittimi italiani per prendere il comando (o anche solo per imbarcare come Ufficiale) di unità di bandiera estera vengono richiesti corsi specifici (esempio per la bandiera inglese: Marlins test, TOSE, Business & Law, UKLAP).
Gennaio 2012 - MODALITA' RINNOVO CERTIFICATI
Come preannunciato in un post precedente su questa pagina, dal primo gennaio 2012 vengono introdotte modifiche agli standard di addestramento dei marittimi, come previsto dagli Emendamenti al testo della Convenzione STCW introdotti con la conferenza di Manila (2010).
Per dare tempo ai Paesi contraenti di predisporre quanto necessario all'attuazione di tali modifiche, ed ai marittimi di adeguarvisi, è stabilito un periodo transitorio di cinque anni, data entro la quale tutte le migliorie introdotte dovranno essere a regime.
Chi si dovesse pertanto trovare nella condizione di rinnovare un certificato in questo periodo potrà farlo anche senza adeguarsi alle novità, ma il certificato verrà rinnovato non per cinque anni esatti, ma bensì fino alla data del 1 gennaio 2017. Nel frattempo ciascuno, in base alle capacità previste dal suo certificato, dovrà provvedere a quanto prescritto per mettersi all'altezza dei nuovi requisiti.
Ad esempio, per Ufficiali di Coperta e Comandanti, è certo che in futuro per imbarcare su navi che avranno l'obbligo di essere dotate di impianto ECDIS sarà necessario aver frequentato un corso apposito.
Invitiamo quindi i titolari di Certificati IMO di tenere alta l'attenzione su quanto verrà emanato da Ministero e Comando Generale delle Capitanerie di Porto per essere pronti ad adeguare le proprie abilitazioni.
DICEMBRE 2011 - DECRETO SVILUPPO - TASSA DI STAZIONAMENTO
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/106/CE CONCERNENTE I REQUISITI MINIMI DI FORMAZIONE PER LA GENTE DI MARE
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n.136 che prevede, fra l'altro, importanti novità in merito al rinnovo dei Certificati adeguati (mercantili) da parte dei marittimi impiegati nel diporto. Come si ricorderà, infatti, erano state sollevate obiezioni da parte delle C.P. a proposito della validità dei periodi di imbarco su unità "pleasure" al fine del rinnovo dei Certificati IMO. Viene ora stabilito che tale navigazione sarà accettata ma viene portato a 36 mesi (invece di 12) il requisito minimo di navigazione nei 5 anni.
NOVITA’ NORMATIVE
Lo scorso marzo, con il Decreto Legislativo n.18 del 16/02/2011, è stata data attuazione alla direttiva 2009/17/CE che stabilisce una serie di regole al fine di monitorare il traffico navale nei porti nazionali.
La Direttiva si applica a tutte le navi di stazza lorda superiore a 300GT nonché alle navi da diporto di lunghezza superiore a 45 metri. Oltre a prevedere l’uso del sistema AIS, il DL impone alle unità ad esso soggette di fornire puntuali e tempestive informazioni alle Autorità Marittime sugli scali previsti, con indicazioni sull’ETA e sul numero di passeggeri e membri di equipaggio a bordo.
Si consiglia di prendere visione o scaricare il testo delle seguenti normative:
Direttive in materia di formazione e addestramento del personale da impiegare a bordo delle navi italiane in applicazione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale.
Problematiche urgenti per il personale marittimo.
DECRETO 10 maggio 2005, n.121
Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
DECRETO 29 Luglio 2008, n° 146 (S:O: n° 223/L alla G:U: 222 del 22/09/2008)
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n° 171, recante il codice della nautica da diporto.
PERCORSI PER OTTENERE LE CERTIFICAZIONI INGLESI (traduzione non ufficiale)
REGISTRAZIONE NAVIGAZIONE ESTERA
Circolare risalente al 2000 per la registrazione dei periodi effettuati su unità di bandiera straniera.
CIRCOLARE N.646 16 GENNAIO 2009 - MAMS
NUOVE FORMALITA' DI ARRIVO E PARTENZA - CIRCOLARE
CONVENZIONE STCW - EMENDAMENTI MANILA 2010
CERTIFICATI DI COMPETENZA EQUIVALENTE
E' stata finalmente riconosciuta dall'Autorità Inglese la validità dei Certificati del Diporto, cosa per la quale l'A.Ma.Di. si è lungamente confrontata con il nostro Ministero. Finalmente ottenere un Certificato Italiano (DM 121/2005) comincia ad avere un significato ed una maggiore utilità, consentendo di imbarcare su unità di bandiera inglese e non solo (Cayman ecc.)
ULTERIORI INFO
L'Agenzia Britannica MCA conferma che quanto riportato finora corrisponde al vero (riconoscimento dei certificati del diporto) e risponde ad un quesito posto da De Felice circa la necessità o meno dei corsi Business&Law e Marlins/TOSE.
Leggi la mail
In sostanza viene ribadito che per ottenere un CEC (ufficiali inferiori e di macchina) occorre SEMPRE dimostrare la conoscenza della lingua, mentre per la figura del Comandante occorre dimostrare anche la conoscenza delle normative inglesi (in questo caso con il corso B&L si dimostra anche la conoscenza della lingua).
La normativa completa sul sito dell'MCA www.mcga.gov.uk riferimenti: MGN221(M) e MGN 1802 (M)
CIRCOLARE SSO